Con il recente DL 25.2.2022, n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47 si è cercato di porre rimedio al blocco delle “cessioni a catena” causato dalla disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni-ter.
Ora con l’art. 1, DL n. 13/2022, il comma 1 sopra riportato viene riscritto e di fatto implementato sia alla lett. a) che alla lett. b) prevedendo che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti. Pertanto il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):
opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24: può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.
In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio;
non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.
Con riferimento a tale nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.