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Regime forfettario: i controlli e le novità per il 2024

2024-01-07 20:02

Studio Paoletti Martini

Fiscalità generale,

Regime forfettario: i controlli e le novità per il 2024

Regime forfettario: controlli e novità per il 2024.

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, che nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Vi sono inoltre altre specifiche cause di esclusione dal regime quali ad esempio il non esercitare un'attività soggetta ad un regime speciale IVA oppure la partecipazione   contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o il controllo  diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

Per coloro invece che già applicano il regime forfettario occorre prestare attenzione al fatto  che, il suddetto regime cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Inoltre dal 1° Gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende anche ai soggetti in regime forfettario.

 

                                                                          5 Gennaio 2024

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