A decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis) limitatamente alle aree del territorio nazionale, cosiddette “zone rosse”, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata ( L. n. 335/1995), o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (anche affidatari), nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Si ricorda invece che per i genitori, che non possono lavorare in modalità agile, nelle stesse condizioni ma che siano lavoratori dipendenti è riconosciuta la facoltà di assentarsi dal lavoro, vedendosi riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
16 novembre 2020