Per il 2022 passa a 600 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit aziendali. La somma è esente da
contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale.
Il Decreto prevede espressamente che “limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
La somma corrisposta, nel limite di 600 euro, ai sensi di quanto sopra evidenziato è esente da contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale.
In analogia a quanto previsto per il regime ordinario, al superamento del predetto valore, l’importo concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è assoggettato a contribuzione previdenziale e risulta rilevante ai fini Irpef.
I fringe benefit possono essere riconosciuti a:
• tutti i lavoratori;
• categorie di lavoratori;
• singoli lavoratori.
Pertanto, a differenza di quanto stabilito per il welfare aziendale, nell’ambito del quale i servizi devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori ovvero a categorie omogenee di lavoratori, il datore di lavoro gode invece di piena discrezionalità in tal senso ben potendo erogare determinate somme o riconoscere determinati servizi ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR anche ad un singolo lavoratore.
Si tratta di un’ulteriore misura che esula dal regime dei fringe benefit. Pertanto, dalla lettura congiunta delle diverse normative, deriva che il datore può riconoscere i seguenti valori esenti da imposizione fiscale e contribuzione:
• 200 euro a titolo di buoni carburante (come da Decreto Ucraina);
• 600 euro a titolo di fringe benefit (beni e/o servizi compresi anche ulteriori buoni acquisto carburante).
Pertanto, per il 2022, il valore potenziale di somme e beni erogabili in esenzione fiscale e contributiva, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, è elevato ad un totale di 800 euro.