Le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Dal 1° gennaio, infatti, cambiano le modalità di calcolo per il fringe benefit.
In dettaglio, l’art.1 comma 48 della Legge di bilancio prevede la modifica all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e in sintesi, la nuova disposizione:
- sostituisce il criterio per determinare i fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al DLgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”(si guarda alla data di sottoscrizione del contratto di assegnazione dell’auto in uso promiscuo tra datore di lavoro e dipendente).
Gennaio 2025